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131 2021-22 ATTIVITA’ DIDATTICA IN MODALITA’ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

131 2021-22 ATTIVITA' DIDATTICA IN MODALITA' DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Descrizione

A.S. 2021/2022

Lecce 10 Gennaio 2022

Alle famiglie
agli alunni 
a tutto il personale scolastico
Sede
Comunicazione n. 131

Oggetto: ATTIVITA’ DIDATTICA IN MODALITA’ DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) – Modalità di richiesta

Si comunica alle famiglie che, non ricorrendo le ipotesi previste dal D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 ( in presenza di 2 studenti positivi, DDI per gli studenti non vaccinati, o che  abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 gg, o che siano guariti da oltre 120 gg e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo; in presenza di 3 studenti positivi, DaD per tutta la classe), è possibile comunque richiedere l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per il/la proprio/a  figlio/a nel caso sia risultato positivo o si trovi in quarantena per disposizione della ASL.

A tal fine si dovrà presentare specifica richiesta, compilando il presente modulo e allegando, a seconda dei casi, attestazione della positività del test effettuato, o disposizione della quarantena da parte della ASL competente.

Nell’ipotesi in cui:

pur ricadendo in una delle seguenti ipotesi di Contatto Stretto ad Alto Rischio

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

non ci sia stata una disposizione di quarantena della ASL

e si tratti di studente non vaccinato, oppure che ha non ha completato il ciclo vaccinale primario, o che lo ha completato da meno di 14 giorni o da più di 120 giorni e sia asintomatico con Green Pass ancora valido,

la famiglia potrà richiedere la DDI compilando il presente modulo e allegando propria autodichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 che attesti la situazione di contatto stretto ad alto rischio e lo stato vaccinale che prevede la misura di quarantena

Si riportano di seguito le disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n.60136 per i CONTATTI STRETTI AD ALTO RISCHIO:

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

– abbiano ricevuto la dose booster, oppure

– abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

– siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza contempla: 

“È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (cfr. Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

Il nuovo decreto favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate.

Per questo occorre la prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Si chiarisce, inoltre, che le situazioni sopra descritte si riferiscono alla classe frequentante.

Di conseguenza i casi di positività  riscontrati durante il periodo di sospensione dell’attività didattica ( le vacanze di Natale ) non daranno luogo all’applicazione delle suindicate disposizioni.

Si chiarisce, altresì, che l’assenza dovuta alla osservanza di un periodo di quarantena prescritta dalla Asl si considera assenza giustificata.

Mentre l’assenza dovuta a una libera decisione della famiglia in via precauzionale non potrà essere giustificata come assenza per motivi di salute.

Si raccomanda a tutti, in questo momento di maggiore contagiosità, la massima attenzione e il consapevole e responsabile rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza – corretto e continuo utilizzo delle mascherine ( chirurgiche nel caso di assenza di casi di positività nella classe ed FFP2 nel caso di presenza di almeno uno studente positivo nella classe) e distanziamento.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Aldo Guglielmi
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)

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