Descrizione
A.S. 2021/2022
Lecce 09 Gennaio 2022
Alle famiglie agli alunni a tutto il personale scolastico SedeComunicazione n. 129
Oggetto: GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’_NUOVE DISPOSIZIONI
L’ultimo decreto legge del Governo è intervenuto per dettare le disposizioni a cui attenersi per la gestione dei casi di positività in ambiente scolastico, tenendo conto dell’evolversi della situazione epidemiologica e della crescita esponenziale dei contagi durante le vacanze natalizie, nonchè dei nuovi termini di quarantena in relazione all’avanzamento della Campagna Vaccinale.
Sul tema è intervenuta anche la Nota congiunta del Ministero della Istruzione e del Ministero della Salute n.11 dell’8 gennaio 2021, per fornire le prime indicazioni applicative delle disposizioni del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022.
L’art.4 del D.L. 7 gennaio 2022 stabilisce che:
- in presenza di 1 studente positivo, la classe si sottoporrà ad autosorveglianza ed utilizzerà la mascherina FFP2, ma continuerà a frequentare in presenza; per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso di positività, si applica la misura dell’autosorveglianza;
- in presenza di 2 studenti positivi, gli studenti non vaccinati, gli studenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 gg, gli studenti che siano guariti dall’infezione da SARS-COV-2 da oltre 120 gg e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, seguiranno l’attività didattica in modalità Didattica Digitale Integrata per 10 giorni, e saranno posti in quarantena per almeno 10 giorni, con Test di uscita (tampone molecolare o antigenico) negativo; mentre gli studenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o siano guariti da meno di 120 gg e per gli studenti ai quali sia stata somministrata successivamente la dose di richiamo utilizzeranno mascherine FFP2 e continueranno a frequentare in presenza e seguiranno la misura dell’autosorveglianza;
per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso di positività, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n.60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti stretti AD ALTO RISCHIO.
Per tale caso specifico, la nuova normativa ha ribaltato l’onere della prova in materia di stato vaccinale. I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
Pertanto, l’istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questa fattispecie (presenza di due allievi positivi), consentendo di proseguire la didattica in presenza solamente per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo.
- in presenza di 3 studenti positivi, l’intera classe seguirà le lezioni in modalità DaD per 10 giorni.
Per gli studenti e per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso di positività, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n.60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti stretti AD ALTO RISCHIO.
Si riportano di seguito le disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n.60136 per i CONTATTI STRETTI AD ALTO RISCHIO:
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che:
– abbiano ricevuto la dose booster, oppure
– abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
– siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza contempla:
“È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (cfr. Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
Il nuovo decreto favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate.
Per questo occorre la prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
Si chiarisce, inoltre, che le situazioni sopra descritte si riferiscono alla classe frequentante.
Di conseguenza i casi di positività riscontrati durante il periodo di sospensione dell’attività didattica ( le vacanze di Natale ) non daranno luogo all’applicazione delle suindicate disposizioni.
Si chiarisce, altresì, che l’assenza dovuta alla osservanza di un periodo di quarantena prescritta dalla Asl si considera assenza giustificata.
Mentre l’assenza dovuta a una libera decisione della famiglia in via precauzionale non potrà essere giustificata come assenza per motivi di salute.
Si raccomanda a tutti, in questo momento di maggiore contagiosità, la massima attenzione e il consapevole e responsabile rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza – corretto e continuo utilizzo delle mascherine ( chirurgiche nel caso di assenza di casi di positività nella classe ed FFP2 nel caso di presenza di almeno uno studente positivo nella classe) e distanziamento.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Aldo Guglielmi
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)